Categoria: Domande FrequentiDomande e risposte sull omeopatia

I rimedi omeopatici possono essere prescritti solo dai medici?

Sebbene in altri paesi sia riconosciuta la figura del “naturopata” non medico che con varie limitazioni può prescrivere rimedi omeopatici, in Italia la Corte di Cassazione è stata chiara:

“Una recente sentenza della Corte di Cassazione, inserita in una serie di precedenti che costituiscono l’orientamento attuale della giurisprudenza, (cfr. ad es. Cassazione, 4.04.2005; Cassazione 12.02.1999, n. 2652; Trib. Reggio Emilia, 4.06.2004) ha ribadito che: “commette il reato previsto e punito dall’art. 348 c.p. (abusivo esercizio di una professione), colui che fa diagnosi e prescrive cure omeopatiche senza essere abilitato all’esercizio della professione medica.

In altre parole, chi non è abilitato all’esercizio della professione medica non può prescrivere cure omeopatiche, ed il paziente non può accettare tali cure da chi non è un dottore in medicina iscritto all’albo.

L’argomentazione principale, fatta propria dalla Corte di Cassazione, si rifà all’individuazione della salute quale bene primario, tutelato da un imponente complesso di norme, prima tra tutte la Costituzione. L’art. 32 della Costituzione, infatti, recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.

L’omeopatia, si legge nella sentenza, per quanto pratichi metodi e tecniche non riconosciuti dalla medicina convenzionale, è equiparata a quest’ultima perché “finalizzata alla diagnosi e alla cura delle malattie dell’uomo”.

La Corte di Cassazione, quindi, afferma che l’attività clinica, la diagnosi ed il rilascio di prescrizioni e ricette sanitarie di prodotti omeopatici coincidono con l’espletamento di una vera e propria attività sanitaria e pertanto chi li prescrive deve essere abilitato al suo libero esercizio.

Il fatto che l’omeopatia non è abitualmente oggetto di disciplina universitaria (benché oggi alcune Università stiano attivando corsi specifici su medicine non convenzionali), non la esclude dalle professioni mediche in quanto il suo campo di azione è relativo alla cura delle malattie.